Studio Legale LdV Viareggio | PER LA PROTEZIONE DELL’INTERESSE DEI FIGLI IL GIUDICE PUO’ VALUTARE ANCHE PROVE PRODOTTE TARDIVAMENTE
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PER LA PROTEZIONE DELL’INTERESSE DEI FIGLI IL GIUDICE PUO’ VALUTARE ANCHE PROVE PRODOTTE TARDIVAMENTE

CORTE DI CASSAZIONE, ordinanza 24 agosto 2018, n. 21178

All’esito di un giudizio di primo grado di separazione personale dei coniugi, il Tribunale disponeva l’affidamento esclusivo dei figli minori alla madre con condanna del padre al versamento di € 350,00 a titolo di contributo al mantenimento per entrambi i minori.

Proposto appello dal padre soccombente, il giudice del gravame riformava la pronuncia impugnata disponendo l’affidamento condiviso dei minori con collocamento prevalente degli stessi presso la madre. In seguito all’assunzione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una relazione investigativa dalla quale emergeva un maggior reddito del padre, la Corte d’Appello aumentava il contributo mensile a carico di quest’ultimo in favore dei figli fino ad € 350,00 per ciascun minore.

Il padre proponeva ricorso per Cassazione lamentando la violazione delle norme sull’ammissione e assunzione delle prove (art. 345 c.p.c. e art. 356 c.p.c.).

La Corte di Cassazione, respingendo il ricorso, afferma che “in considerazione delle esigenze e finalità pubblicistiche di tutela degli interessi morali e materiali della prole, che sono sottratte all’iniziativa e alla disponibilità delle parti, ed in virtù delle quali è fatto sempre salvo il potere del giudice di adottare d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio di merito, tutti i provvedimenti necessari per la migliore protezione dei figli, ivi compresi quelli di attribuzione e determinazione del quantum del contributo di mantenimento da porre a carico del genitore non affidatario (cfr. Cass. sez. 1^, sent. 13.01.2004, n. 270; Cass. sez. 1^, sent. 22.06.1999, n. 6312).

La Corte, inoltre, ha precisato che “la L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 9 – il quale stabilisce che, in caso di contestazioni, il tribunale dispone indagini sui redditi e patrimoni delle parti, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria – ed il successivo art. 6, comma 9 – il quale dispone che i provvedimenti in materia di contributo per il mantenimento dei figli minori debbono essere emessi dopo l’assunzione di mezzi di prova dedotti dalle parti o disposti d’ufficio dal giudice – introducendo il potere di disporre indagini ed assumere mezzi di prova” (anche) “d’ufficio, hanno operato una chiara deroga alle regole generali sull’onere della prova, la quale importa che le istanze delle parti relative al riconoscimento ed alla determinazione dell’assegno divorzile o del contributo di mantenimento non possono essere respinte sotto il profilo della mancata dimostrazione, da parte dell’istante, degli assunti sui quali le richieste sono basate” (Cass. sez. 1^, sent. 03.07.1996, n. 6087), tutte quelle volte che il giudice sia comunque in condizione di desumere aliunde l’attendibilità del dato (anche se) prospettato dalla parte.”