Studio Legale LdV Viareggio | ASSEGNO DI MANTENIMENTO DEL FIGLIO MINORE: E’ SUFFICIENTE DIMOSTRARE LE NOTEVOLI DISPONIBILITA’ ECONOMICHE DEL PADRE PER OTTENERE L’AUMENTO DELL’IMPORTO?
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ASSEGNO DI MANTENIMENTO DEL FIGLIO MINORE: E’ SUFFICIENTE DIMOSTRARE LE NOTEVOLI DISPONIBILITA’ ECONOMICHE DEL PADRE PER OTTENERE L’AUMENTO DELL’IMPORTO?

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. civ. sentenza n. 25134 dep. 10 ottobre 2018  

L’incremento dell’assegno di mantenimento per il figlio, in affidamento condiviso con collocazione presso la madre, non puo’ essere giustificato unicamente dal riferimento ‘alle oltremodo consistenti risorse reddituali e patrimoniali’ del padre.

La Corte di Cassazione ha pronunciato il suddetto principio rispondendo quindi negativamente al quesito posto dal ricorrente.

Nel caso di specie, la madre del minore aveva presentato ricorso per la modifica – in aumento – dell’importo dell’assegno di mantenimento a carico del padre, motivando tale richiesta sulle «oltremodo consistenti risorse reddituali e patrimoniali» del padre.

Tale motivazione non è stata ritenuta sufficientemente convincente dalla Suprema Corte, che ha quindi ribaltato la posizione assunta dal giudice di secondo grado che, invece, aveva disposto l’aumento dell’assegno da € 800,00 a € 1.500,00.

A parere della Cassazione, infatti, non erano state tenute in debita considerazione le reali esigenza di vita del minore, né le condizioni patrimoniali e reddituali dei due genitori e delle loro risorse.

Ai fini della corretta determinazione dell’assegno, devono inoltre valutarsi i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.

Nel caso in esame, il minore, affidato ad entrambi i genitori, era collocato prevalentemente presso la madre; tale circostanza, però, non giustifica il “raddoppio” dell’assegno di mantenimento solo in virtù della ricchezza del padre.